Art. 11. Indennita' 1. Il consiglio di amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformita' con la normativa vigente, la misura delle indennita' dovute: a) al presidente del consiglio di amministrazione; b) al rettore e ai pro-rettori; c) ai presidi di facolta' ed, eventualmente, ai vice presidi; d) ai componenti del consiglio di amministrazione; e) ai direttori di Dipartimento; ed inoltre: f) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal consiglio di amministrazione.