(Statuto-art. 11)
                              Art. 11. 
                             Indennita' 
 
    1. Il consiglio di amministrazione determina, all'inizio di  ogni
anno accademico, in conformita' con la normativa vigente,  la  misura
delle indennita' dovute: 
      a) al presidente del consiglio di amministrazione; 
      b) al rettore e ai pro-rettori; 
      c) ai presidi di facolta' ed, eventualmente, ai vice presidi; 
      d) ai componenti del consiglio di amministrazione; 
      e) ai direttori di Dipartimento; 
    ed inoltre: 
      f)  ai  componenti  di   commissioni   che   svolgano   compiti
tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal
consiglio di amministrazione.