Art. 20. Rapporti con il Consorzio nazionale imballaggi - Conai 1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il Conai, come previsto dai principi e con le modalita' indicate nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. A tal fine, tra l'altro, il Consorzio: a) comunica regolarmente a Conai i nominativi dei propri iscritti e le relative variazioni, al fine di consentire le opportune verifiche sulla partecipazione dei medesimi a Conai; b) interagisce costantemente con Conai, eventualmente anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, allo scopo di verificare la regolare riscossione del contributo ambientale dovuto sugli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile; c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti indicati al precedente art. 3, commi 9 e 10, nei casi e con le modalita' ivi previsti. 3. Il Consorzio partecipa alle assemblee di Conai in rappresentanza dei propri consorziati, che gli abbiano conferito delega, ad esclusione di quei consorziati che partecipino in proprio o che abbiano conferito apposita delega a terzi.