(Allegato 1-art. 23)
                              Art. 23. 
 
              Liquidazione - Scioglimento del Consorzio 
 
    1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto  in  liquidazione,
l'assemblea  straordinaria  provvede  alla  nomina  di  uno  o   piu'
liquidatori determinandone i poteri, e  delibera  sulla  destinazione
del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento  di  tutte
le passivita'. 
    2. La destinazione del  patrimonio  avviene  nel  rispetto  delle
indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, e del Ministero dello sviluppo  economico,  in
conformita' alle norme applicabili.