Art. 11. Accertamento, riscossione e versamento delle entrate 1. Per la riscossione delle entrate eventuali gli uffici della giustizia amministrativa si avvalgono di un apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale. 2. Gli uffici che accertano il diritto alla riscossione di somme a qualsiasi titolo dovute invitano i debitori a provvedere al relativo versamento sul conto corrente postale di cui al primo comma. 3. Entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli uffici di cui al comma 2 trasmettono all'ufficio di ragioneria copia degli inviti di versamento e copia delle ricevute di versamento pervenute nel mese precedente dal servizio postale. 4. L'ufficio di ragioneria acquisisce la documentazione riguardante il suindicato conto corrente postale (estratti conto, bollettini di versamento e certificati di accreditamento). La Tesoreria centrale preleva periodicamente, su richiesta dell'ufficio di ragioneria, le somme affluite su tale conto, curandone il versamento al conto corrente di cui al primo comma del successivo art. 20 e trasmette la relativa quietanza all'ufficio di ragioneria. 5. Per la determinazione del diritto connesso al rilascio di copie degli atti giudiziali, si applica la disciplina di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Al diritto connesso al rilascio di copie di atti o documenti amministrativi richieste in applicazione dell'art. 25, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono estese le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2006, n. 184.