(Allegato 1-art. 11)
                              Art. 11. 
 
        Accertamento, riscossione e versamento delle entrate 
 
    1. Per la riscossione delle entrate eventuali  gli  uffici  della
giustizia amministrativa si avvalgono di un apposito  conto  corrente
postale intestato alla Tesoreria centrale. 
    2. Gli uffici che accertano il diritto alla riscossione di  somme
a qualsiasi  titolo  dovute  invitano  i  debitori  a  provvedere  al
relativo versamento sul conto corrente postale di cui al primo comma. 
    3. Entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli uffici di cui al
comma 2 trasmettono all'ufficio di ragioneria copia degli  inviti  di
versamento e copia delle ricevute di versamento  pervenute  nel  mese
precedente dal servizio postale. 
    4.  L'ufficio  di   ragioneria   acquisisce   la   documentazione
riguardante il suindicato conto  corrente  postale  (estratti  conto,
bollettini  di  versamento  e  certificati  di  accreditamento).   La
Tesoreria centrale preleva periodicamente, su richiesta  dell'ufficio
di  ragioneria,  le  somme  affluite  su  tale  conto,  curandone  il
versamento al conto corrente di cui al  primo  comma  del  successivo
art. 20 e trasmette la relativa quietanza all'ufficio di ragioneria. 
    5. Per la determinazione del  diritto  connesso  al  rilascio  di
copie degli atti giudiziali, si applica la disciplina di cui al testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di  giustizia,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
    6. Al diritto connesso al rilascio di copie di atti  o  documenti
amministrativi richieste in applicazione dell'art. 25, della legge  7
agosto 1990, n. 241, sono estese le disposizioni di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 14 aprile 2006, n. 184.