Art. 12. Disciplina delle spese 1. Le spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamento o di contratti di utenza, stipulati con aziende erogatrici di beni e servizi, sono effettuate senza necessita' di specifiche autorizzazioni nel limite delle disponibilita' iscritte in bilancio. 2. Le spese diverse da quelle di cui al comma 1 sono disposte dal dirigente delegato sulla base delle indicazioni del responsabile del programma, in osservanza delle direttive programmatiche deliberate dal Consiglio di presidenza. 3. Ogni programma di spesa reca l'indicazione, a livello di capitolo per la gestione, delle tipologie di cui ai commi 1 e 2. 4. Per le spese relative al funzionamento dei TT.aa.rr. si applica la disciplina di cui all'art. 17.