(Allegato 1-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                       Disciplina delle spese 
 
    1. Le spese da sostenersi in applicazione di norme di  legge,  di
regolamento  o  di  contratti  di  utenza,  stipulati   con   aziende
erogatrici di beni e servizi, sono  effettuate  senza  necessita'  di
specifiche autorizzazioni nel limite delle disponibilita' iscritte in
bilancio. 
    2. Le spese diverse da quelle di cui al comma 1 sono disposte dal
dirigente delegato sulla base delle indicazioni del responsabile  del
programma, in osservanza delle  direttive  programmatiche  deliberate
dal Consiglio di presidenza. 
    3. Ogni programma di  spesa  reca  l'indicazione,  a  livello  di
capitolo per la gestione, delle tipologie di cui ai commi 1 e 2. 
    4. Per le  spese  relative  al  funzionamento  dei  TT.aa.rr.  si
applica la disciplina di cui all'art. 17.