(Allegato 1-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                      Assunzione degli impegni 
 
    1. Gli atti comportanti spesa a carico del bilancio del Consiglio
di Stato e  dei  Tribunali  amministrativi  regionali  devono  essere
trasmessi, unitamente ai  provvedimenti  che  autorizzano  la  spesa,
all'ufficio di  ragioneria,  affinche'  provveda  alla  registrazione
dell'impegno previa verifica della regolarita' della  documentazione,
dell'esatta imputazione e dell'esistenza  dei  fondi  sui  pertinenti
capitoli di bilancio. 
    2. I provvedimenti di assunzione degli impegni  di  spesa  devono
contenere le seguenti indicazioni: 
      a) l'oggetto della spesa; 
      b) le modalita' di esecuzione della spesa; 
      c) l'importo previsto; 
      d) il capitolo al quale la spesa va  imputata  e,  in  caso  di
spese pluriennali, gli anni di riferimento; 
      e) l'indicazione del creditore. 
    3. L'ufficio  di  ragioneria  formula  sugli  atti  non  ritenuti
regolari  le  necessarie  osservazioni,  dandone  comunicazione  agli
ordinatori della spesa di cui agli articoli 23 e 24  del  regolamento
di organizzazione, nonche' al responsabile del relativo programma. 
    4. Il controllo sugli atti di spesa si esercita  nelle  forme  di
cui all'art. 39. 
    5.  Gli  uffici  competenti  devono  comunicare  all'ufficio   di
ragioneria, oltre agli  atti  di  cui  al  primo  comma,  ogni  altro
provvedimento dal quale possano derivare impegni di spesa.  L'ufficio
di ragioneria annota nelle sue scritture  gli  impegni  in  corso  di
assunzione,  denominati  impegni  provvisori,  compresi  i  piani  di
ripartizione previsti dall'art. 17, comma 1, del presente regolamento
di autonomia finanziaria. 
    6. Gli uffici della G.A. tengono in  evidenza,  ciascuno  per  la
parte di competenza, gli impegni di spesa  provvisori  e  definitivi.
L'ufficio di ragioneria rileva detti  impegni  in  modo  cronologico,
distintamente per capitoli e, ove esistano, per articoli, utilizzando
eventuali procedure automatizzate. 
    7.  Previo  assenso  del  responsabile  del  relativo  programma,
possono essere assunti impegni a valere  sugli  esercizi  successivi,
anche se di parte corrente, nei limiti delle  risorse  stanziate  nel
bilancio pluriennale qualora sia  indispensabile  per  assicurare  la
continuita'  dei  servizi  o  si  tratti  di  spese  continuative   e
ricorrenti, se l'amministrazione ne  riconosca  la  necessita'  o  la
convenienza.