Art. 14. Assunzione degli impegni 1. Gli atti comportanti spesa a carico del bilancio del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali devono essere trasmessi, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, all'ufficio di ragioneria, affinche' provveda alla registrazione dell'impegno previa verifica della regolarita' della documentazione, dell'esatta imputazione e dell'esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio. 2. I provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa devono contenere le seguenti indicazioni: a) l'oggetto della spesa; b) le modalita' di esecuzione della spesa; c) l'importo previsto; d) il capitolo al quale la spesa va imputata e, in caso di spese pluriennali, gli anni di riferimento; e) l'indicazione del creditore. 3. L'ufficio di ragioneria formula sugli atti non ritenuti regolari le necessarie osservazioni, dandone comunicazione agli ordinatori della spesa di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento di organizzazione, nonche' al responsabile del relativo programma. 4. Il controllo sugli atti di spesa si esercita nelle forme di cui all'art. 39. 5. Gli uffici competenti devono comunicare all'ufficio di ragioneria, oltre agli atti di cui al primo comma, ogni altro provvedimento dal quale possano derivare impegni di spesa. L'ufficio di ragioneria annota nelle sue scritture gli impegni in corso di assunzione, denominati impegni provvisori, compresi i piani di ripartizione previsti dall'art. 17, comma 1, del presente regolamento di autonomia finanziaria. 6. Gli uffici della G.A. tengono in evidenza, ciascuno per la parte di competenza, gli impegni di spesa provvisori e definitivi. L'ufficio di ragioneria rileva detti impegni in modo cronologico, distintamente per capitoli e, ove esistano, per articoli, utilizzando eventuali procedure automatizzate. 7. Previo assenso del responsabile del relativo programma, possono essere assunti impegni a valere sugli esercizi successivi, anche se di parte corrente, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale qualora sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi o si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessita' o la convenienza.