(Allegato 1-art. 17)
                              Art. 17. 
 
  Spese per il funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali 
 
    1.  Il  segretario  TT.aa.rr.,   sulla   base   delle   direttive
programmatiche   triennali,   in   relazione   alle    disponibilita'
finanziarie previste sui pertinenti capitoli  di  spesa,  avvalendosi
della collaborazione della Direzione generale per le  risorse  umane,
organizzative,  finanziarie  e  materiali,  acquisite  le  previsioni
prospettate  dalle  sedi,  formula  al  Consiglio  di  presidenza  la
proposta di piano annuale per la ripartizione dei fondi per le  spese
di funzionamento dei tribunali medesimi e delle sezioni staccate;  di
tale proposta il segretario TT.aa.rr. informa  gli  altri  componenti
del segretariato generale. Con propria deliberazione il Consiglio  di
presidenza approva il piano annuale  di  ripartizione  dei  fondi.  I
dirigenti responsabili sono delegati quali ordinatori della spesa  in
relazione ai  fondi  assegnati,  sotto  la  vigilanza  del  direttore
generale  per  le  risorse  umane,   organizzative,   finanziarie   e
materiali, per il tramite dell'Ufficio gestione del  bilancio  e  del
trattamento economico e  previdenziale,  che  propone  al  segretario
TT.aa.rr. l'esercizio del  potere  di  avocazione  con  provvedimento
motivato. 
    2. Il piano e' trasmesso dal segretario TT.aa.rr. all'ufficio  di
ragioneria per le previste annotazioni contabili. 
    3. Il piano di ripartizione dei  fondi  di  cui  al  comma  1  e'
sottoposto,  di  norma,  a   revisione   semestrale.   Al   fine   di
corrispondere ad eventuali diverse esigenze di spesa,  il  segretario
TT.aa.rr., nel corso dell'anno, puo' assegnare ai  TT.aa.rr.  risorse
finanziarie costituite anche ai sensi del comma 3 dell'art. 6.