(Allegato 1-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                        Gestione dei residui 
 
    1.  I  residui  attivi  e  passivi  di  ciascun  esercizio   sono
trasferiti  ai  corrispondenti  capitoli  dell'esercizio  successivo,
separatamente dalla competenza del medesimo. 
    2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo  sia  stato
eliminato dal bilancio,  per  la  gestione  delle  somme  residue  e'
istituito, con decreto del Presidente,  su  proposta  del  segretario
generale previa delibera del Consiglio  di  presidenza,  un  capitolo
aggiunto. 
    3. Per la determinazione dei periodi di conservazione dei residui
relativi alle spese  correnti  ed  a  quelle  in  conto  capitale  si
applicano  le  disposizioni  della  legge  e  del  regolamento  sulla
contabilita' generale dello Stato. 
    4. Le  somme  eliminate  per  perenzione  amministrativa  possono
essere  riprodotte  in  bilancio,  nel  rispetto   dei   termini   di
prescrizione,  con  riassegnazione  alla  competenza  dei  pertinenti
capitoli degli esercizi successivi, mediante prelevamento  dal  fondo
di riserva, quando afferiscano ad  importi  per  i  quali  sia  stato
assunto l'obbligo di pagare per contratto ovvero in compenso di opere
prestate o di lavori o di forniture eseguiti. 
    5. In nessun caso puo' iscriversi fra i residui alcuna  somma  in
entrata o in uscita che non sia  compresa  fra  le  competenze  degli
esercizi anteriori. 
    6. I residui attivi e  passivi  devono  risultare  da  scritture,
distinti per esercizio di provenienza.