(Allegato 1-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                        Servizio di tesoreria 
 
    1. Per il pagamento delle  spese  da  effettuarsi  a  favore  dei
creditori della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 576 e seguenti del regio decreto  23  maggio
1924, n. 827 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  A  tale
scopo, i fondi stanziati  per  il  funzionamento  del  C.d.S.  e  dei
TT.aa.rr. sull'apposito programma dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasferiti  al
pertinente conto corrente, aperto presso la tesoreria centrale  dello
Stato. 
    2. Ai fini del riconoscimento alla Banca d'Italia  dei  pagamenti
effettuati dalla tesoreria centrale dello Stato e  dalle  sezioni  di
tesoreria provinciale, l'ufficio di ragioneria  accerta  mensilmente,
attraverso  le  informazioni  disponibili  nel   SIRGS,   i   mandati
informatici estinti. 
    3. Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, dopo aver annotato
nelle  proprie  scritture  i   titoli   estinti,   ne   da'   formale
comunicazione  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - affinche' questo
ne disponga il rimborso alla Banca d'Italia mediante prelevamenti dal
conto corrente di cui al comma 1. 
    4. Per i mandati informatici che le banche o le Poste  non  hanno
potuto accreditare sui coni correnti bancari o postali dei  creditori
ovvero per quelli commutati in  vaglia  cambiari  che  non  e'  stato
possibile recapitare ai creditori, si applicano  le  disposizioni  di
cui all'art.  544-bis  delle  istruzioni  generali  sui  servizi  del
tesoro. L'ufficio di ragioneria riceve dalle tesorerie  le  quietanze
di trasferimento fondi emesse per l'accreditamento degli importi  sul
conto corrente n. 20353 presso la  tesoreria  centrale  intestato  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza
delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.). 
    5. Per la ripetizione dei pagamenti di cui al comma 4,  l'ufficio
di ragioneria trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze  -
I.Ge.P.A. - la richiesta di prelevamento dal conto corrente n.  20353
contenente l'indicazione delle complete generalita' del  beneficiario
a favore del quale deve  essere  disposto  il  pagamento  nonche'  le
modalita' con le quali detto pagamento deve essere effettuato.