Art. 20. Servizio di tesoreria 1. Per il pagamento delle spese da effettuarsi a favore dei creditori della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni contenute negli articoli 576 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni. A tale scopo, i fondi stanziati per il funzionamento del C.d.S. e dei TT.aa.rr. sull'apposito programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasferiti al pertinente conto corrente, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato. 2. Ai fini del riconoscimento alla Banca d'Italia dei pagamenti effettuati dalla tesoreria centrale dello Stato e dalle sezioni di tesoreria provinciale, l'ufficio di ragioneria accerta mensilmente, attraverso le informazioni disponibili nel SIRGS, i mandati informatici estinti. 3. Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, dopo aver annotato nelle proprie scritture i titoli estinti, ne da' formale comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - affinche' questo ne disponga il rimborso alla Banca d'Italia mediante prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 1. 4. Per i mandati informatici che le banche o le Poste non hanno potuto accreditare sui coni correnti bancari o postali dei creditori ovvero per quelli commutati in vaglia cambiari che non e' stato possibile recapitare ai creditori, si applicano le disposizioni di cui all'art. 544-bis delle istruzioni generali sui servizi del tesoro. L'ufficio di ragioneria riceve dalle tesorerie le quietanze di trasferimento fondi emesse per l'accreditamento degli importi sul conto corrente n. 20353 presso la tesoreria centrale intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.). 5. Per la ripetizione dei pagamenti di cui al comma 4, l'ufficio di ragioneria trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - I.Ge.P.A. - la richiesta di prelevamento dal conto corrente n. 20353 contenente l'indicazione delle complete generalita' del beneficiario a favore del quale deve essere disposto il pagamento nonche' le modalita' con le quali detto pagamento deve essere effettuato.