Art. 21. Gestione fondo di cassa 1. Gli ordinatori della spesa, ciascuno per la parte di competenza, possono delegare ai cassieri, nominati ai sensi del successivo comma 2, la gestione delle minute spese, costituendo presso gli stessi un fondo di cassa mediante prelievo dai pertinenti capitoli di bilancio dei fondi disponibili. Puo' essere altresi' delegata la gestione degli anticipi di missione debitamente autorizzati. 2. Per assolvere alle proprie funzioni, il cassiere del Consiglio di Stato puo' essere autorizzato dal segretario generale ad accendere uno o piu' conti correnti intestati all'amministrazione presso un istituto di credito ordinario, previa stipula di una apposita convenzione sottoscritta dal segretario generale o da un suo delegato. 3. Per quanto attiene alla nomina, alla durata, alle attribuzioni ed alle specifiche responsabilita' dei cassieri della G.A. si applicano le disposizioni del presente regolamento di autonomia finanziaria e quelle contenute nel regolamento approvato con il D.P.R. n. 254 del 2002, in quanto compatibili con il principio dell'autonomia finanziaria della giustizia amministrativa. 4. La provvista dei fondi e' effettuata, per ogni capitolo di bilancio, mediante ordini di pagamento emessi a favore dei cassieri dagli ordinatori di spesa. I fondi a disposizione dei cassieri debbono essere contenuti nei limiti strettamente necessari alle esigenze mensili. Per far fronte a spese impreviste e urgenti non rientranti nell'ambito delle minute spese, il cassiere del Consiglio di Stato deve essere espressamente autorizzato dal segretario generale. 5. La provvista dei fondi e' effettuata, per ogni capitolo di bilancio, mediante ordini di pagamento emessi a favore dei cassieri dagli ordinatori di spesa. I fondi a disposizione dei cassieri debbono essere contenuti nei limiti strettamente necessari alle esigenze mensili. 6. I cassieri compilano un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e uscita da quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa esistente all'inizio delle operazioni, i prelievi per i pagamenti eseguiti nella giornata, il fondo di cassa esistente alla chiusura giornaliera, un registro dei valori e dei titoli in deposito. 7. I cassieri sono tenuti alla presentazione di un conto trimestrale della gestione dei fondi al direttore dell'ufficio di ragioneria. Al termine dell'esercizio finanziario presentano agli ordinatori di spesa una relazione sulla gestione complessiva di loro competenza.