(Allegato 1-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                       Gestione fondo di cassa 
 
    1.  Gli  ordinatori  della  spesa,  ciascuno  per  la  parte   di
competenza, possono delegare  ai  cassieri,  nominati  ai  sensi  del
successivo comma 2,  la  gestione  delle  minute  spese,  costituendo
presso gli stessi un fondo di cassa mediante prelievo dai  pertinenti
capitoli di bilancio dei  fondi  disponibili.  Puo'  essere  altresi'
delegata  la  gestione  degli  anticipi   di   missione   debitamente
autorizzati. 
    2. Per assolvere alle proprie funzioni, il cassiere del Consiglio
di Stato puo' essere autorizzato dal segretario generale ad accendere
uno o piu' conti correnti  intestati  all'amministrazione  presso  un
istituto  di  credito  ordinario,  previa  stipula  di  una  apposita
convenzione  sottoscritta  dal  segretario  generale  o  da  un   suo
delegato. 
    3. Per quanto attiene alla nomina, alla durata, alle attribuzioni
ed  alle  specifiche  responsabilita'  dei  cassieri  della  G.A.  si
applicano le  disposizioni  del  presente  regolamento  di  autonomia
finanziaria e quelle  contenute  nel  regolamento  approvato  con  il
D.P.R. n. 254 del  2002,  in  quanto  compatibili  con  il  principio
dell'autonomia finanziaria della giustizia amministrativa. 
    4. La provvista dei fondi e' effettuata,  per  ogni  capitolo  di
bilancio, mediante ordini di pagamento emessi a favore  dei  cassieri
dagli ordinatori di  spesa.  I  fondi  a  disposizione  dei  cassieri
debbono essere  contenuti  nei  limiti  strettamente  necessari  alle
esigenze mensili. Per far fronte a spese  impreviste  e  urgenti  non
rientranti nell'ambito delle minute spese, il cassiere del  Consiglio
di  Stato  deve  essere  espressamente  autorizzato  dal   segretario
generale. 
    5. La provvista dei fondi e' effettuata,  per  ogni  capitolo  di
bilancio, mediante ordini di pagamento emessi a favore  dei  cassieri
dagli ordinatori di  spesa.  I  fondi  a  disposizione  dei  cassieri
debbono essere  contenuti  nei  limiti  strettamente  necessari  alle
esigenze mensili. 
    6. I cassieri  compilano  un  registro  di  cassa  per  tutte  le
operazioni di entrata e uscita da quale risultino,  giornalmente,  il
fondo di cassa esistente all'inizio delle operazioni, i prelievi  per
i pagamenti eseguiti nella giornata, il fondo di cassa esistente alla
chiusura  giornaliera,  un  registro  dei  valori  e  dei  titoli  in
deposito. 
    7.  I  cassieri  sono  tenuti  alla  presentazione  di  un  conto
trimestrale della gestione dei fondi  al  direttore  dell'ufficio  di
ragioneria. Al termine  dell'esercizio  finanziario  presentano  agli
ordinatori di spesa una relazione sulla gestione complessiva di  loro
competenza.