Art. 22. Verifiche sulla gestione di cassa 1. Il direttore dell'ufficio di ragioneria, nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza sui cassieri, puo' disporre senza preavviso verifiche sui valori contenuti nelle casse e sulle relative scritture contabili. Dispone, altresi', apposita verifica ogni qualvolta avvenga il passaggio di gestione. 2. Le verifiche, oltre alla constatazione del denaro esistente al momento della verifica stessa, devono estendersi ai valori e titoli di qualsiasi genere comunque affidati ai cassieri. 3. Di ciascuna verifica e' redatto un processo verbale in tre originali, di quali uno e' tenuto dai cassieri, uno e' conservato dal direttore dell'ufficio di ragioneria e l'altro e' trasmesso agli ordinatori della spesa. 4. Nel caso di verifica per passaggio di gestione e' redatto un quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante. 5. I cassieri sono tenuti a fornire in sede di verifica tutti i documenti e i chiarimenti richiesti, nonche' a dichiarare che non esistono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica stessa.