(Allegato 1-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                         Atti del segretario 
 
    1. Il processo verbale dell'udienza pubblica e  dei  procedimenti
in camera  di  consiglio,  redatto  come  documento  informatico,  e'
sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza o la camera
di consiglio e  dal  segretario  di  udienza  ed  e'  conservato  con
modalita' informatiche. 
    2. Gli  atti  redatti  dal  segretario  dell'ufficio  giudiziario
riguardanti  ogni  singolo  giudizio  sono  sottoscritti  con   firma
digitale e sono inseriti nel fascicolo informatico. 
    3. Con le stesse  modalita'  si  procede  per  la  redazione  del
processo verbale nei casi di cui all'art. 10, comma  2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. 
    4. Nei casi di impossibilita' di funzionamento del SIGA attestati
dal responsabile del SIGA il processo verbale dell'udienza pubblica e
della camera di consiglio, nonche' gli atti  redatti  dal  Segretario
dell'ufficio giudiziario  riguardanti  ogni  singolo  giudizio,  sono
sottoscritti con firma autografa e degli stessi viene prodotta  copia
informatica nei formati stabiliti dalle specifiche  tecniche  di  cui
all'art. 19. Tali  copie  sono  inserite  nel  fascicolo  informatico
subito dopo la cessazione dell'indisponibilita' di SIGA.