Art. 10. Atti del segretario 1. Il processo verbale dell'udienza pubblica e dei procedimenti in camera di consiglio, redatto come documento informatico, e' sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza o la camera di consiglio e dal segretario di udienza ed e' conservato con modalita' informatiche. 2. Gli atti redatti dal segretario dell'ufficio giudiziario riguardanti ogni singolo giudizio sono sottoscritti con firma digitale e sono inseriti nel fascicolo informatico. 3. Con le stesse modalita' si procede per la redazione del processo verbale nei casi di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. 4. Nei casi di impossibilita' di funzionamento del SIGA attestati dal responsabile del SIGA il processo verbale dell'udienza pubblica e della camera di consiglio, nonche' gli atti redatti dal Segretario dell'ufficio giudiziario riguardanti ogni singolo giudizio, sono sottoscritti con firma autografa e degli stessi viene prodotta copia informatica nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19. Tali copie sono inserite nel fascicolo informatico subito dopo la cessazione dell'indisponibilita' di SIGA.