Art. 12. Trasmissione dei fascicoli con modalita' telematiche 1. La trasmissione telematica da parte dei tribunali amministrativi regionali e del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige del fascicolo informatico di primo grado al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, tramite SIGA, avviene con modalita' finalizzate ad assicurarne la data certa, nonche' l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19. 2. La trasmissione del fascicolo informatico o di singoli atti dello stesso, nei casi consentiti dalla normativa vigente, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica su canale sicuro oppure attraverso cooperazione applicativa. 3. Ove formato, viene altresi' trasmesso agli organi giurisdizionali di cui ai commi 1 e 2 il fascicolo cartaceo di cui all'art. 9, comma 10.