(Allegato 1-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                  Notificazioni per via telematica 
 
    1. I difensori possono eseguire la notificazione a  mezzo  PEC  a
norma dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 
    2. Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni  non
costituite in giudizio  sono  eseguite  agli  indirizzi  PEC  di  cui
all'art. 16, comma 12, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e
successive modificazioni, fermo quanto previsto dal regio decreto  30
ottobre 1933, n. 1611. 
    3. Ai fini della prova in giudizio della  notificazione  a  mezzo
PEC, le ricevute di  avvenuta  consegna  contengono  anche  la  copia
completa del messaggio di posta elettronica  certificata  consegnato,
secondo quanto  previsto  nell'art.  6,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
    4. Le ricevute di cui all'art. 3-bis, comma  3,  della  legge  21
gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma  5
dello stesso  articolo  e  la  procura  alle  liti  sono  depositate,
unitamente al ricorso,  agli  altri  atti  e  documenti  processuali,
esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalita'
telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19. 
    5. Qualora  la  notificazione  non  sia  eseguita  con  modalita'
telematiche,  la  copia  informatica   degli   atti   relativi   alla
notificazione  deve  essere  depositata  nel  fascicolo   informatico
secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19.
In tale caso l'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2, del  CAD
e'  operata  con  inserimento  della  dichiarazione  di   conformita'
all'originale nel medesimo o in un documento informatico separato. 
    6. Nei casi di cui al comma 1, la prova  della  notificazione  e'
fornita  con  modalita'  telematiche.  Qualora  tale  prova  non  sia
possibile per effetto della indisponibilita' del SIGA, resa  nota  ai
difensori con le modalita' definite dal responsabile del  SIGA  anche
attraverso il sito web della Giustizia amministrativa,  il  difensore
procede ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis,  della  legge  21  gennaio
1994, n. 53. In tal  caso,  la  segreteria  dell'ufficio  giudiziario
presso cui l'atto notificato e' depositato procede tempestivamente ad
estrarre  copia   informatica   degli   atti   depositati   ai   fini
dell'inserimento nel fascicolo informatico. 
    7. Nei casi di cui all'art. 129, comma 3, lettera a), del CPA, il
ricorso redatto nella forma del  documento  informatico  puo'  essere
notificato anche direttamente dal ricorrente ai sensi dell'art. 3-bis
della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in  quanto  compatibile,  secondo
quanto previsto nelle specifiche tecniche di cui all'art. 19.