(Allegato 1-art. 15)
                              Art. 15. 
 
    Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno 
 
    1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo della
PEC a fini processuali, fermi  restando  gli  obblighi  previsti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal
decreto del Ministro per l'innovazione e  le  tecnologie  2  novembre
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  266  del  15  novembre
2005, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che: 
      a)  utilizzano  software  antispam  idonei   a   prevenire   la
trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati; 
      b) utilizzano software idonei a verificare l'assenza  di  virus
informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza; 
      c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute  di  avvenuta
consegna  dei  messaggi  trasmessi   al   dominio   della   Giustizia
amministrativa; 
      d)  dispongono  di  uno  spazio-disco  minimo,  definito  nelle
specifiche tecniche di cui all'art. 19; 
      e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica  della
effettiva  disponibilita'  dello   spazio   della   casella   PEC   a
disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della  casella
stessa.