Art. 16. Richiesta delle copie di atti e documenti del fascicolo processuale 1. La parte interessata procede alla richiesta di rilascio di duplicato informatico o di copia informatica, anche per immagine, degli atti contenuti nel fascicolo informatico, alla segreteria dell'ufficio giudiziario presso cui e' incardinato il ricorso. 2. La segreteria dell'ufficio giudiziario comunica alla parte richiedente l'importo del diritto dovuto per il rilascio, con mezzi telematici. 3. Alla richiesta di copia e' associato un identificativo univoco che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene evidenziato nel sistema informatico per consentire il versamento secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. 4. La ricevuta telematica e' associata all'identificativo univoco. 5. Il rilascio di copia conforme di atti e documenti del processo avviene di norma a mezzo PEC con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente, secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 19. 6. La conformita' dell'atto all'originale digitale o analogico contenuto nel fascicolo processuale e' attestata dalla sottoscrizione della PEC da parte del segretario, con apposizione della propria firma digitale, o, nel caso di rilascio cartaceo, con firma autografa. Qualora siano richieste piu' copie del medesimo atto o documento, la conformita' deve essere attestata separatamente per ciascuna di esse anche se inoltrate via PEC. 7. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.