(Allegato 1-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                  Accesso al fascicolo informatico 
 
    1. L'accesso  al  fascicolo  informatico  dei  procedimenti  come
risultanti dal SIGA, secondo le modalita' stabilite dalle  specifiche
tecniche di cui  all'art.  19,  e'  consentito  al  presidente  o  al
magistrato  delegato  per  i  provvedimenti  monocratici,  a  ciascun
componente il collegio giudicante nonche', nei limiti di cui al comma
2, agli ausiliari del giudice. 
    2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione
nel limite dell'incarico ricevuto e dell'autorizzazione concessa  dal
giudice. 
    3. L'accesso  di  cui  al  comma  1  e'  altresi'  consentito  ai
difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle  parti
personalmente nonche', previa autorizzazione del  giudice,  a  coloro
che intendano intervenire volontariamente nel giudizio. 
    4. In caso di delega, il SIGA consente l'accesso ai fascicoli dei
procedimenti patrocinati dal delegante previa comunicazione,  a  cura
di parte, di copia  della  delega  stessa,  o  di  dichiarazione  del
sostituto da cui  risulti  il  conferimento  di  delega  verbale,  al
responsabile dell'ufficio giudiziario, che  provvede  ai  conseguenti
adempimenti. L'accesso e' consentito fino  alla  comunicazione  della
revoca della delega. 
    5. La delega o la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale,
e' redatta in conformita' alle specifiche tecniche  di  cui  all'art.
19. 
    6.  Fermo  quanto  previsto  dal  comma  3,  gli  avvocati  e   i
procuratori dello Stato  accedono  alle  informazioni  contenute  nei
fascicoli dei procedimenti nei quali e'  parte  un  soggetto  che  si
avvale o puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. 
    7. L'identificazione informatica dei soggetti cui  e'  consentito
l'accesso ai sensi  del  presente  articolo  avviene  in  conformita'
all'art. 64 del CAD secondo le modalita'  previste  dalle  specifiche
tecniche di cui all'art. 19.