(Allegato 1-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                        Fascicolo informatico 
 
    1. Il fascicolo processuale e' tenuto sotto  forma  di  fascicolo
informatico. 
    2.  Il  fascicolo  informatico  contiene  tutti  gli  atti,   gli
allegati, i documenti e i provvedimenti del  processo  amministrativo
in forma di documento informatico, ovvero le copie  per  immagine  su
supporto informatico dei medesimi atti. 
    3. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 
      a) dell'ufficio titolare  del  ricorso,  che  sovrintende  alla
gestione  del  fascicolo   medesimo   e   cura   la   correttezza   e
l'aggiornamento dei dati ivi inseriti; 
      b) del numero del ricorso; 
      c) dell'oggetto sintetico del ricorso; 
      d) dei dati identificativi delle parti e dei difensori; 
      e) dell'elenco  dei  documenti  in  esso  contenuti,  anche  se
depositati in forma cartacea ai sensi dell'art. 9, commi 8 e 9. 
    4. In esso sono inserite, altresi', informazioni riguardanti: 
      a) i componenti del collegio e i suoi ausiliari, le parti  e  i
difensori  (tipologia  di  parte;  data  di  costituzione,  data   di
rinuncia; partita IVA/codice fiscale); 
      b) l'oggetto del ricorso per esteso, consistente nella  precisa
indicazione  dei  provvedimenti  impugnati  e/o  dell'oggetto   della
domanda proposta nonche' l'indicazione della materia del ricorso; 
      c) le comunicazioni di segreteria nonche' le  ricevute  di  PEC
ovvero di deposito; 
      d) le camere di consiglio e le udienze; 
      e) i ricorsi collegati; 
      f) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico  di
provenienza,  in  caso  di  appello,   regolamento   di   competenza,
revocazione e negli altri casi previsti; 
      g) i provvedimenti impugnati; 
      h) le spese di giustizia; 
      i) il patrocinio a spese dello Stato. 
    5. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo  di  ufficio
ed e' formato in modo da garantire  la  facile  reperibilita'  ed  il
collegamento degli atti ivi  contenuti  in  relazione  alla  data  di
deposito, al contenuto ed alle finalita' dei singoli documenti. 
    6. Con le specifiche tecniche di cui all'art. 19 sono definite le
modalita' per il salvataggio dei  log  relativi  alle  operazioni  di
accesso al fascicolo informatico. 
    7. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilita' di  tutti
gli atti del fascicolo redatti sotto forma di  documenti  informatici
e' assicurata secondo quanto previsto dai decreti del Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 dicembre  2013,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, e dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 13 novembre 2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015. 
    8. Il segretario dell'ufficio giudiziario competente controlla la
regolarita' anche fiscale degli atti e dei documenti  secondo  quanto
indicato dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19.