Art. 5. Fascicolo informatico 1. Il fascicolo processuale e' tenuto sotto forma di fascicolo informatico. 2. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo amministrativo in forma di documento informatico, ovvero le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti. 3. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell'ufficio titolare del ricorso, che sovrintende alla gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l'aggiornamento dei dati ivi inseriti; b) del numero del ricorso; c) dell'oggetto sintetico del ricorso; d) dei dati identificativi delle parti e dei difensori; e) dell'elenco dei documenti in esso contenuti, anche se depositati in forma cartacea ai sensi dell'art. 9, commi 8 e 9. 4. In esso sono inserite, altresi', informazioni riguardanti: a) i componenti del collegio e i suoi ausiliari, le parti e i difensori (tipologia di parte; data di costituzione, data di rinuncia; partita IVA/codice fiscale); b) l'oggetto del ricorso per esteso, consistente nella precisa indicazione dei provvedimenti impugnati e/o dell'oggetto della domanda proposta nonche' l'indicazione della materia del ricorso; c) le comunicazioni di segreteria nonche' le ricevute di PEC ovvero di deposito; d) le camere di consiglio e le udienze; e) i ricorsi collegati; f) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza, in caso di appello, regolamento di competenza, revocazione e negli altri casi previsti; g) i provvedimenti impugnati; h) le spese di giustizia; i) il patrocinio a spese dello Stato. 5. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed e' formato in modo da garantire la facile reperibilita' ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalita' dei singoli documenti. 6. Con le specifiche tecniche di cui all'art. 19 sono definite le modalita' per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico. 7. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilita' di tutti gli atti del fascicolo redatti sotto forma di documenti informatici e' assicurata secondo quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015. 8. Il segretario dell'ufficio giudiziario competente controlla la regolarita' anche fiscale degli atti e dei documenti secondo quanto indicato dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19.