Art. 6. Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari 1. I registri di presentazione dei ricorsi e i registri particolari, di cui agli articoli 1 e 2 delle disposizioni di attuazione del CPA sono gestiti con modalita' informatiche, assicurando la numerazione progressiva dei ricorsi, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche, nonche' secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19. 2. Sono gestiti con modalita' automatizzata, in particolare, i seguenti registri: a) registro generale dei ricorsi; b) ricorsi con patrocinio a spese dello Stato; c) processi verbali; d) provvedimenti dell'adunanza plenaria; e) provvedimenti collegiali (escluse le ordinanze cautelari); f) provvedimenti monocratici (esclusi i decreti cautelari e cautelari ante causam); g) provvedimenti cautelari (decreti cautelari, decreti cautelari ante causam, ordinanze cautelari); h) istanze di fissazione di udienza; i) istanze di prelievo.