Art. 7.
Provvedimenti del giudice
1. I provvedimenti del giudice sono redatti e depositati sotto
forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. I
provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi
sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del collegio,
che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla segreteria per
il deposito.
2. Il segretario di sezione sottoscrive con la propria firma
digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito
nel fascicolo informatico, alla loro contestuale pubblicazione
mediante inserimento nel SIGA, nonche' alla loro pubblicita' sul sito
internet della Giustizia amministrativa, con le cautele previste
dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in
particolare, nel rispetto degli articoli 51 e 52 del codice in
materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni,
secondo le modalita' stabilite dalle specifiche tecniche di cui
all'art. 19.
3 Il deposito del documento redatto su supporto cartaceo e
sottoscritto con firma autografa e' consentito esclusivamente quando
il responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non e' in
grado di ricevere il deposito telematico degli atti a causa
dell'oggettiva impossibilita' di funzionamento del SIGA. Analogamente
si procede nei casi in cui il responsabile del SIGA attesta che il
sistema informatico non e' in grado di ricevere il deposito
telematico degli atti a causa della temporanea impossibilita' di
funzionamento del SIGA. In tali casi, il segretario di sezione, dopo
avere proceduto alla sottoscrizione, deposito e pubblicazione del
documento con modalita' telematiche ove possibile - o altrimenti
apponendovi la propria firma autografa e procedendo al deposito e
pubblicazione del provvedimento con modalita' analogiche -, provvede
ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei provvedimenti
depositati, nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche di cui
all'art. 19 e la inserisce nel fascicolo informatico.
4. Il deposito dei provvedimenti con modalita' informatiche
sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalita' cartacee.