(Allegato-art. 11)
                             Articolo 11 
                              INTERESSI 
 
  1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
  2. Tuttavia, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono
imponibili anche in detto Stato in conformita' con la legislazione di
tale Stato, ma se il beneficiario effettivo  degli  interessi  e'  un
residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata  non
puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. 
  3. Nonostante  le  disposizioni  del  paragrafo  2,  gli  interessi
provenienti  da  uno  Stato  contraente  e  pagati  a  un   residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in  detto  altro
Stato  se  il  soggetto  che  percepisce  gli  interessi  ne  e'   il
beneficiario effettivo e: 
    a) e' lo Stato, una sua suddivisione politica o ente locale, o la
Banca Centrale; 
    b)  e'  una  istituzione  finanziaria  pubblica   costituita   in
conformita' alta legislazione dello Stato contraente; 
    c) gli interessi sono pagati ad una  istituzione  finanziaria  in
relazione ad un prestito concesso per un periodo non inferiore a  tre
anni per il finanziamento di progetti di investimento; 
    d) gli interessi sono pagati dallo Stato dal quale gli  interessi
provengono  o  da  una  sua  suddivisione  politica,  ente  locale  o
organismo statutario; o 
    e) gli interessi sono pagati in relazione ad  un  prestito  o  un
credito dovuto o effettuato, fornito, garantito o assicurato da detto
Stato o da una sua suddivisione politica, ente locale  o  agenzia  di
finanziamento all'esportazione. 
  4. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa  i
redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e
recanti o meno una  clausola  di  partecipazione  agli  utili  e,  in
particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi dei
titoli di credito od obbligazioni, compresi i premi ed  altri  frutti
relativi a tali titoli od obbligazioni.  Le  penalita'  di  mora  per
ritardato pagamento non costituiscono interessi ai fini del  presente
Articolo. 
  5. Le, disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano  nel  caso
in cui il beneficiario effettivo degli interessi,  residente  di  uno
Stato contraente, eserciti  nell'altro  Stato  contraente  dal  quale
provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale  per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata  o  svolga  in  detto
altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa  ivi
situata, ed il  credito  generatore  degli  interessi  si  ricolleghi
effettivamente a tale stabile organizzazione o  base  fissa.  In  tal
caso, sono applicabili, a seconda dei  casi,  le  disposizioni  degli
Articoli 7 o 14. 
  6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente
quando il debitore e' un residente di detto Stato.  Tuttavia,  quando
il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di  uno  Stato
contraente, ha in uno Stato contraente una stabile  organizzazione  o
una base fissa in relazione alla quale e' stato contratto  il  debito
sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi  sono  a  carico
della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi
si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata  la  stabile
organizzazione o la base fissa. 
  7. Se, in conseguenza di particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il
quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,  le
disposizioni  del  presente  Articolo   si   applicano   soltanto   a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita' con la legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente, tenuto conto  delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.