Articolo 11 INTERESSI 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche in detto Stato in conformita' con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il soggetto che percepisce gli interessi ne e' il beneficiario effettivo e: a) e' lo Stato, una sua suddivisione politica o ente locale, o la Banca Centrale; b) e' una istituzione finanziaria pubblica costituita in conformita' alta legislazione dello Stato contraente; c) gli interessi sono pagati ad una istituzione finanziaria in relazione ad un prestito concesso per un periodo non inferiore a tre anni per il finanziamento di progetti di investimento; d) gli interessi sono pagati dallo Stato dal quale gli interessi provengono o da una sua suddivisione politica, ente locale o organismo statutario; o e) gli interessi sono pagati in relazione ad un prestito o un credito dovuto o effettuato, fornito, garantito o assicurato da detto Stato o da una sua suddivisione politica, ente locale o agenzia di finanziamento all'esportazione. 4. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi dei titoli di credito od obbligazioni, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli od obbligazioni. Le penalita' di mora per ritardato pagamento non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo. 5. Le, disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale e' stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.