(Allegato-art. 12)
                             Articolo 12 
                               CANONI 
 
  1.  I  canoni  provenienti  da  uno  Stato  contraente  e  il   cui
beneficiario effettivo e' un residente  dell'altro  Stato  contraente
sono imponibili in detto altro Stato. 
  2. Tuttavia, i canoni provenienti  da  uno  Stato  contraente  sono
imponibili anche in detto Stato in conformita' con la legislazione di
tale Stato,  ma  se  il  beneficiario  effettivo  dei  canoni  e'  un
residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi  applicata  non
puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. 
  3. Ai fini del presente Articolo  il  termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la  concessione
in uso, di un diritto d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche  ivi  comprese  le  pellicole  cinematografiche   e   le
pellicole o registrazioni utilizzate per trasmissioni radiofoniche  o
televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la
concessione  in  uso  di  attrezzature  industriali,  commerciali   o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze  di  carattere
industriale, commerciale o scientifico. 
  4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in
cui il beneficiario effettivo dei  canoni,  residente  di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni, un'attivita' commerciale o industriale  per  mezzo  di  una
stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato  una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata,  ed  il
diritto  o  il   bene   generatore   dei   canoni   si   ricolleghino
effettivamente a tale stabile organizzazione o  base  fissa.  In  tal
caso, sono applicabili, a seconda dei  casi,  le  disposizioni  degli
Articoli 7 o 14. 
  5. I canoni si considerano  provenienti  da  uno  Stato  contraente
quando il debitore e' un residente di detto Stato.  Tuttavia,  quando
il debitore dei canoni, sia  esso  residente  o  meno  di  uno  Stato
contraente, ha in uno Stato contraente una stabile  organizzazione  o
una base fissa in relazione alla quale e' stato  contratto  l'obbligo
al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a  carico  della  stabile
organizzazione o della base fissa, i  canoni  stessi  si  considerano
provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o
la base fissa. 
  6. Se, in conseguenza di particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto  conto  dell'uso,  diritto  o
informazione per i quali sono stati pagati,  eccede  l'ammontare  che
sarebbe stato convenuto tra  debitore  e  beneficiario  effettivo  in
assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal  caso,  la  parte
eccedente  dei  pagamenti  e'  imponibile  in  conformita'   con   la
legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto  delle  altre
disposizioni della presente Convenzione.