(Allegato-art. 13)
                             Articolo 13 
                          UTILI DI CAPITALE 
 
  1. Gli utili che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'alienazione di beni immobili di cui  all'Articolo  6  e  situati
nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 
  2. Gli utili derivanti  dall'alienazione  di  beni  mobili  facenti
parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno
Stato contraente ha  nell'altro  Stato  contraente,  ovvero  di  beni
mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente  di
uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio  di'
una  professione  indipendente,  compresi   gli   utili   provenienti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od  in  uno
con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto
altro Stato. 
  3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili, o  di
beni mobili relativi all'esercizio di dette  navi  o  aeromobili,  da
parte di un'impresa di uno Stato contraente che svolge l'esercizio di
navi  o  aeromobili  in  traffico  internazionale,  sono   imponibili
soltanto in detto Stato. 
  4. Gli utili che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'alienazione  di  azioni  o  partecipazioni  comparabili,   quali
partecipazioni in una partnership o  in  un  trust,  sono  imponibili
nell'altro Stato contraente se, in qualsiasi momento  nel  corso  dei
365 giorni che precedono l'alienazione, tali azioni o  partecipazioni
comparabili hanno derivato piu' del 50  per  cento  dei  loro  valore
direttamente  o  indirettamente  da  beni  immobili,  come   definiti
nell'Articolo 6, situati in detto altro Stato. 
  5. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o  altri  diritti
di partecipazione in una societa' o in un trust, che conferiscono  al
titolare di tali azioni o diritti di partecipazione il  godimento  di
beni immobili situati in uno Stato  contraente,  sono  imponibili  in
detto Stato. 
  6. Gli utili che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'alienazione di azioni o altri diritti di partecipazione  in  una
societa' o in un trust, diversi da quelli menzionati nei, paragrafi 4
e 5, sono imponibili nello Stato contraente di cui la societa'  o  il
trust e' residente soltanto  se  l'alienante,  in  qualsiasi  momento
durante i 365 giorni che precedono l'alienazione, ha posseduto il  50
per cento o piu' del capitale sociale della  societa'  o  del  trust.
Tuttavia, l'imposta cosi applicata non puo' eccedere il 12 per  cento
dell'ammontare degli utili. Il presente paragrafo non si applica agli
utili  derivanti  dall'alienazione  o   dallo   scambio   di   azioni
nell'ambito di una riorganizzazione societaria, di  una  fusione,  di
una scissione o di una operazione analoga. 
  7. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene  diverso
da  quelli  menzionati  nei  paragrafi  precedenti  sono   imponibili
soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.