(Allegato-art. 14)
                             Articolo 14 
                      PROFESSIONI INDIPENDENTI 
 
  1. I  redditi  che  una  persona  fisica  residente  di  uno  Stato
contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre
attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto
Stato contraente, ad  eccezione  dei'  seguenti  casi,  in  cui  tali
redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente: 
    a) se egli dispone abitualmente nell'altro  Stato  contraente  di
una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso, sono
imponibili in detto altro Stato unicamente  i  redditi  imputatili  a
detta base fissa; oppure 
    b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o
periodi che ammontano a, o che oltrepassano, in totale 183 giorni  in
un periodo di dodici mesi che inizi o  termini  nel  corso  dell'anno
fiscale considerato; in tal caso,  sono  imponibili  in  detto  Stato
unicamente i redditi derivati dalle sue  attivita'  svolte  in  detto
altro Stato. 
  2. L'espressione "libera professione" comprende in  particolare  le
attivita'  indipendenti   di   carattere   scientifico,   letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita'  indipendenti
di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.