(Allegato-art. 18)
                             Articolo 18 
                              PENSIONI 
 
  1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le
pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente  di
uno  Stato  contraente  sono  imponibili  soltanto  in  detto   Stato
contraente.