(Allegato-art. 19)
                             Articolo 19 
                         FUNZIONI PUBBLICHE 
 
  1. a) I salari, gli stipendi e  le  altre  remunerazioni  analoghe,
pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione  politica  o
da un suo ente locale a  una  persona  fisica,  in  corrispettivo  di
servizi resi a detto Stato o suddivisione  o  ente,  sono  imponibili
soltanto in detto Stato, 
     b)  Tuttavia,  tali  salari,  stipendi  e  altre   remunerazioni
analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato  contraente  se  i
servizi vengono resi in  detto  Stato  e  la  persona  fisica  e'  un
residente di detto Stato che: 
      (i) ha la nazionalita' di detto Stato; o 
      (ii) non e' divenuto residente di detto Stato al solo scopo  di
rendervi servizi. 
  2. a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e  le
altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da
una  sua  suddivisione  politica  o  da  un  suo  ente  locale,   sia
direttamente sia mediante prelevamento da fondi da  essi  costituiti,
ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto  Stato
o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. 
     b) Tuttavia, tali pensioni e altre remunerazioni  analoghe  sono
imponibili soltanto nell'altro Stato contraente  qualora  la  persona
fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalita'. 
  3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si  applicano  ai
salari, agli stipendi,  alle  pensioni  e  alle  altre  remunerazioni
analoghe pagati in  corrispettivo  di  servizi  resi  nell'ambito  di
un'attivita'  industriale  o  commerciale  esercitata  da  uno  Stato
contraente o da una sua  suddivisione  politica  o  da  un  suo  ente
locale.