(Allegato-art. 21)
                             Articolo 21 
                            ALTRI REDDITI 
 
  1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente,
qualunque ne sia la provenienza, che non sono  stati  trattati  negli
Articoli  precedenti  della  presente  Convenzione,  sono  imponibili
soltanto in detto Stato. 
  2. Le disposizioni del paragrafo 1  non  si  applicano  ai  redditi
diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo  la  definizione
di  cui  al  paragrafo  2  dell'Articolo  6,  nel  caso  in  cui   il
beneficiario di tali redditi,  residente  di  uno  Stato  contraente,
eserciti  nell'altro  Stato  contraente  un'attivita'  commerciale  o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata,  ed  il
diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente
a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano,
a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14. 
  3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli elementi  di
reddito di un residente di uno Stato contraente che  non  sono  stati
trattati negli Articoli  precedenti  della  presente  Convenzione,  e
provenienti dall'altro Stato contraente,  sono  imponibili  in  detto
altro Stato qualora tali elementi di reddito non  siano  assoggettati
ad imposizione nel primo Stato.