Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga un'attivita' industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa che sono attribuibili alla stabile organizzazione in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili in detto altro Stato. 2. Ai fini del presente Articolo e dell'Articolo 22, gli utili che sono attribuibili in ciascuno Stato contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, in particolare nelle sue operazioni con altre parti dell'impresa, se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente che svolge attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenendo conto delle funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso le altre parti dell'impresa. 3. Qualora, in conformita' con il paragrafo 2, uno Stato contraente proceda a rettificare gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di conseguenza assoggetti a tassazione gli utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato, detto altro Stato, nella misura necessaria ad eliminare !a doppia imposizione su tali utili, effettua un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta applicata su tali utili. Nella determinazione di tale rettifica, le autorita' competenti degli Stati contraenti si consultano tra loro, se necessario. 4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non sono modificate da quelle del presente Articolo.