(Allegato-art. 7)
                             Articolo 7 
                         UTILI DELLE IMPRESE 
 
  1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono  imponibili
soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'impresa  non  svolga
un'attivita' industriale o commerciale  nell'altro  Stato  contraente
per mezzo di una stabile organizzazione  ivi  situata.  Se  l'impresa
svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa che  sono
attribuibili  alla  stabile  organizzazione  in  conformita'  con  le
disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili in detto altro Stato. 
  2. Ai fini del presente Articolo e dell'Articolo 22, gli utili  che
sono  attribuibili  in  ciascuno  Stato   contraente   alla   stabile
organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili  che  si  ritiene
sarebbero  stati  da  essa  conseguiti,  in  particolare  nelle   sue
operazioni con altre parti dell'impresa,  se  si  fosse  trattato  di
un'impresa distinta e indipendente che svolge attivita'  identiche  o
analoghe in condizioni identiche  o  analoghe,  tenendo  conto  delle
funzioni  svolte,  dei  beni  utilizzati   e   dei   rischi   assunti
dall'impresa attraverso la stabile  organizzazione  e  attraverso  le
altre parti dell'impresa. 
  3. Qualora, in conformita' con il paragrafo 2, uno Stato contraente
proceda  a  rettificare  gli  utili  attribuibili  ad   una   stabile
organizzazione di un'impresa di  uno  degli  Stati  contraenti  e  di
conseguenza assoggetti a tassazione gli utili dell'impresa  che  sono
stati tassati nell'altro  Stato,  detto  altro  Stato,  nella  misura
necessaria ad eliminare !a doppia imposizione su tali utili, effettua
un'apposita rettifica dell'importo  dell'imposta  applicata  su  tali
utili.  Nella  determinazione  di  tale   rettifica,   le   autorita'
competenti  degli  Stati  contraenti  si  consultano  tra  loro,   se
necessario. 
  4. Quando gli utili comprendono  elementi  di  reddito  considerati
separatamente  in  altri  Articoli  della  presente  Convenzione,  le
disposizioni di tali Articoli  non  sono  modificate  da  quelle  del
presente Articolo.