(Allegato-art. 8)
                             Articolo 8 
            NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA INTERNAZIONALE 
 
  1.  Gli  utili  che  un'impresa  di  uno  Stato  contraente  deriva
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o  di  aeromobili
sono imponibili soltanto in detto Stato. 
  2. Le disposizioni del paragrafo  1  si  applicano  parimenti  agli
utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool),  a  un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.