Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA INTERNAZIONALE 1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.