(Allegato-art. 9)
                             Articolo 9 
                          IMPRESE ASSOCIATE 
 
  1. Allorche' 
  a) un'impresa di uno  Stato  contraente  partecipa  direttamente  o
indirettamente  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale   di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o 
  b) le medesime persone partecipano  direttamente  o  indirettamente
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato
contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, 
  e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni  accettate  o
imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra  imprese
indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali   condizioni,
sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che  a  causa  di
dette condizioni non lo sono  stati,  possono  essere  inclusi  negli
utili di tale impresa e tassati di conseguenza. 
  2.  Allorche'  uno  Stato  contraente  include  tra  gli  utili  di
un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a  tassazione
- gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata
sottoposta a tassazione in  detto  altro  Stato  e  gli  utili  cosi'
inclusi sono utili che sarebbero stati  realizzati  dall'impresa  del
primo Stato se le condizioni convenute tra  le  due  imprese  fossero
state quelle che si sarebbero  convenute  tra  imprese  indipendenti,
tale  altro  Stato  effettua   un'apposita   rettifica   dell'importo
dell'imposta ivi applicata su tali  utili.  Nella  determinazione  di
tale rettifica, occorre tenere conto delle altre  disposizioni  della
presente Convenzione e le autorita' competenti degli Stati contraenti
si consultano tra loro, se necessario.