(Accordo-art. 12)
 
                             Articolo 12 
 
                     Cooperazione allo sviluppo 
 
  1. Gli obiettivi principali della cooperazione allo  sviluppo  sono
il conseguimento degli obiettivi di  sviluppo  del  millennio  (e  di
eventuali parametri di riferimento successivi), l'eliminazione  della
poverta', lo  sviluppo  sostenibile  e  l'integrazione  nell'economia
mondiale, con particolare attenzione agli elementi  piu'  vulnerabili
della societa'. Le parti riconoscono  che  la  loro  cooperazione  e'
fondamentale per affrontare le sfide dello sviluppo in Afghanistan  e
che il consolidamento istituzionale dovrebbe costituirne un  elemento
essenziale. 
  2. La cooperazione tiene conto delle strategie e dei  programmi  di
sviluppo socioeconomico dell'Afghanistan, in  particolare  della  sua
strategia di sviluppo nazionale  e  di  altre  misure  concordate  in
occasione   delle   conferenze    internazionali    sullo    sviluppo
dell'Afghanistan,  della  dichiarazione  di  Londra  del  2010,   del
processo di Kabul, delle conclusioni della  conferenza  di  Bonn  del
dicembre 2011, della dichiarazione  di  Tokyo  sul  partenariato  per
l'autonomia  in  Afghanistan,  nonche'  del  quadro  di  Tokyo  sulla
responsabilita' reciproca del luglio 2012, tenendo  pienamente  conto
della  strategia  economica  e  di  sviluppo  del   governo   afghano
«Realizzare  l'autosufficienza:  impegni  in  termini  di  riforme  e
partenariato rinnovato», presentata alla  conferenza  di  Londra  del
2014. 
  3. Le parti utilizzano la  loro  cooperazione  allo  sviluppo,  tra
l'altro, per consolidare  le  istituzioni  preposte  alla  governance
dell'Afghanistan e creare le condizioni necessarie  per  lo  sviluppo
sostenibile e la crescita economica a lungo termine, in linea  con  i
programmi di priorita' nazionale e con la strategia  economica  e  di
sviluppo dell'Afghanistan «Realizzare l'autosufficienza:  impegni  in
termini  di  riforme  e  partenariato  rinnovato».  Si   tratta   dei
principali mezzi per attuare tale strategia  e  gli  impegni  assunti
dall'Afghanistan  a  Bonn,  Tokyo   e   Londra.   Nell'ambito   della
cooperazione con l'Afghanistan, l'Unione tiene pienamente  conto  del
quadro di Tokyo  sulla  responsabilita'  reciproca  (o  di  qualsiasi
strumento destinato a succedergli convenuto di comune accordo) e, nel
programmare l'assistenza, tiene conto  degli  impegni,  compresi  gli
impegni finanziari,  e  delle  modalita'  dettagliate  stabiliti  nel
suddetto quadro. 
  4. Le parti confermano che intendono conseguire  gli  obiettivi  di
sviluppo  del  millennio,  quali  adottati  dall'Afghanistan,  e  gli
eventuali parametri di sviluppo successivi, e ribadiscono il  proprio
impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi sull'efficacia  degli
aiuti, il programma d'azione di Accra e il documento finale di Busan,
in particolare per quanto attiene al Nuovo patto  per  un  intervento
negli Stati fragili. 
  5. Le parti convengono  di  promuovere  attivita'  di  cooperazione
conformemente ai rispettivi regolamenti e alle rispettive procedure e
risorse,  nel   pieno   rispetto   delle   regole   e   delle   norme
internazionali. Le parti convengono che la cooperazione allo sviluppo
sia  coerente  con  i  requisiti   dell'impegno   comune   a   favore
dell'efficacia  degli  aiuti,  sia   attuata   nel   rispetto   della
titolarita'  afghana,   sia   conforme   alle   priorita'   nazionali
dell'Afghanistan e si traduca in risultati tangibili e sostenibili in
termini di sviluppo per la popolazione afghana e nella sostenibilita'
economica a lungo termine  del  paese,  come  concordato  nell'ambito
delle  conferenze  internazionali  sull'Afghanistan.  Convengono   di
sfruttare al massimo il potenziale di pacificazione degli aiuti  allo
sviluppo,  ove  possibile,  nell'ambito  del  Nuovo  patto   per   un
intervento negli Stati fragili. 
  6. Le  parti  convengono  pertanto  di  sorvegliare  periodicamente
l'incidenza della loro cooperazione allo sviluppo tramite il comitato
misto istituito a norma dell'articolo 49 e di valutarne il contributo
al conseguimento degli obiettivi di  sviluppo  del  millennio,  quali
adottati dall'Afghanistan, e degli eventuali  parametri  di  sviluppo
successivi. 
  7. Le seguenti questioni sono sistematicamente integrate in tutti i
settori della cooperazione  allo  sviluppo:  diritti  umani,  parita'
uomo-donna,  democrazia,  buon  governo,  sostenibilita'  ambientale,
cambiamento  climatico,  sanita',  sviluppo  istituzionale  e   delle
capacita', misure anticorruzione, lotta contro la droga ed  efficacia
degli aiuti. 
  8. Per quanto riguarda le  componenti  infrastrutturali,  le  parti
esaminano il ricorso a meccanismi quali gli strumenti  che  combinano
sovvenzioni e prestiti delle istituzioni finanziarie internazionali e
altri strumenti di condivisione del rischio, al  fine  di  mobilitare
ulteriori   risorse   e   potenziare   l'incidenza    dell'assistenza
dell'Unione. 
  9. Le parti convengono che la cooperazione  economica  deve  essere
attuata in modo da tutelare gli interessi dei membri piu' vulnerabili
della societa', compresi  le  donne  e  i  bambini,  con  particolare
attenzione a sanita', istruzione, agricoltura e sviluppo rurale. 
  10. Le  parti  convengono  che  il  commercio  deve  promuovere  lo
sviluppo  sostenibile  in  tutte  le  sue  dimensioni  e   cheoccorre
valutarne le ripercussioni economiche,  sociali  e  ambientali.  Esse
convengono di incoraggiare le proprie societa' ad adottare  le  norme
piu'  rigorose   per   quanto   riguarda   una   condotta   aziendale
responsabile, in linea con i principi e  gli  standard  concordati  a
livello internazionale,  come  quelli  enunciati  nelle  linee  guida
dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali o il  Patto  mondiale
(Global Compact) delle Nazioni Unite. 
  11. Le parti si adoperano per promuovere  l'effettiva  applicazione
delle   norme    fondamentali    sul    lavoro    dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) e intensificano  la  cooperazione  in
materia di occupazione e questioni sociali, compresi i  principi  del
lavoro dignitoso. 
  12.  Le  parti  mirano  inoltre  a  promuovere  politiche  volte  a
garantire la disponibilita' e la fornitura di cibo alla popolazione e
di mangime al bestiame, secondo modalita' ecologiche e sostenibili. 
  13. Le parti si impegnano a  scambiare  opinioni  e  a  collaborare
nell'ambito di tutte le sedi e di tutte le organizzazioni regionali e
internazionali pertinenti, comprese le Nazioni Unite  e  le  relative
agenzie e organizzazioni, al fine di migliorare la  suddivisione  dei
compiti nella cooperazione allo sviluppo e  l'efficacia  degli  aiuti
sul campo. 
  14. Le parti convengono inoltre di promuovere la  cooperazione  nei
settori indicati nel presente articolo  tra  gruppi  di  riflessione,
universita',  organizzazioni  non  governative,  imprese,   operatori
culturali e media tramite l'organizzazione di seminari, conferenze  e
altre attivita' connesse, a seconda dei casi.