Articolo 12 Cooperazione allo sviluppo 1. Gli obiettivi principali della cooperazione allo sviluppo sono il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (e di eventuali parametri di riferimento successivi), l'eliminazione della poverta', lo sviluppo sostenibile e l'integrazione nell'economia mondiale, con particolare attenzione agli elementi piu' vulnerabili della societa'. Le parti riconoscono che la loro cooperazione e' fondamentale per affrontare le sfide dello sviluppo in Afghanistan e che il consolidamento istituzionale dovrebbe costituirne un elemento essenziale. 2. La cooperazione tiene conto delle strategie e dei programmi di sviluppo socioeconomico dell'Afghanistan, in particolare della sua strategia di sviluppo nazionale e di altre misure concordate in occasione delle conferenze internazionali sullo sviluppo dell'Afghanistan, della dichiarazione di Londra del 2010, del processo di Kabul, delle conclusioni della conferenza di Bonn del dicembre 2011, della dichiarazione di Tokyo sul partenariato per l'autonomia in Afghanistan, nonche' del quadro di Tokyo sulla responsabilita' reciproca del luglio 2012, tenendo pienamente conto della strategia economica e di sviluppo del governo afghano «Realizzare l'autosufficienza: impegni in termini di riforme e partenariato rinnovato», presentata alla conferenza di Londra del 2014. 3. Le parti utilizzano la loro cooperazione allo sviluppo, tra l'altro, per consolidare le istituzioni preposte alla governance dell'Afghanistan e creare le condizioni necessarie per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica a lungo termine, in linea con i programmi di priorita' nazionale e con la strategia economica e di sviluppo dell'Afghanistan «Realizzare l'autosufficienza: impegni in termini di riforme e partenariato rinnovato». Si tratta dei principali mezzi per attuare tale strategia e gli impegni assunti dall'Afghanistan a Bonn, Tokyo e Londra. Nell'ambito della cooperazione con l'Afghanistan, l'Unione tiene pienamente conto del quadro di Tokyo sulla responsabilita' reciproca (o di qualsiasi strumento destinato a succedergli convenuto di comune accordo) e, nel programmare l'assistenza, tiene conto degli impegni, compresi gli impegni finanziari, e delle modalita' dettagliate stabiliti nel suddetto quadro. 4. Le parti confermano che intendono conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio, quali adottati dall'Afghanistan, e gli eventuali parametri di sviluppo successivi, e ribadiscono il proprio impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, il programma d'azione di Accra e il documento finale di Busan, in particolare per quanto attiene al Nuovo patto per un intervento negli Stati fragili. 5. Le parti convengono di promuovere attivita' di cooperazione conformemente ai rispettivi regolamenti e alle rispettive procedure e risorse, nel pieno rispetto delle regole e delle norme internazionali. Le parti convengono che la cooperazione allo sviluppo sia coerente con i requisiti dell'impegno comune a favore dell'efficacia degli aiuti, sia attuata nel rispetto della titolarita' afghana, sia conforme alle priorita' nazionali dell'Afghanistan e si traduca in risultati tangibili e sostenibili in termini di sviluppo per la popolazione afghana e nella sostenibilita' economica a lungo termine del paese, come concordato nell'ambito delle conferenze internazionali sull'Afghanistan. Convengono di sfruttare al massimo il potenziale di pacificazione degli aiuti allo sviluppo, ove possibile, nell'ambito del Nuovo patto per un intervento negli Stati fragili. 6. Le parti convengono pertanto di sorvegliare periodicamente l'incidenza della loro cooperazione allo sviluppo tramite il comitato misto istituito a norma dell'articolo 49 e di valutarne il contributo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, quali adottati dall'Afghanistan, e degli eventuali parametri di sviluppo successivi. 7. Le seguenti questioni sono sistematicamente integrate in tutti i settori della cooperazione allo sviluppo: diritti umani, parita' uomo-donna, democrazia, buon governo, sostenibilita' ambientale, cambiamento climatico, sanita', sviluppo istituzionale e delle capacita', misure anticorruzione, lotta contro la droga ed efficacia degli aiuti. 8. Per quanto riguarda le componenti infrastrutturali, le parti esaminano il ricorso a meccanismi quali gli strumenti che combinano sovvenzioni e prestiti delle istituzioni finanziarie internazionali e altri strumenti di condivisione del rischio, al fine di mobilitare ulteriori risorse e potenziare l'incidenza dell'assistenza dell'Unione. 9. Le parti convengono che la cooperazione economica deve essere attuata in modo da tutelare gli interessi dei membri piu' vulnerabili della societa', compresi le donne e i bambini, con particolare attenzione a sanita', istruzione, agricoltura e sviluppo rurale. 10. Le parti convengono che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni e cheoccorre valutarne le ripercussioni economiche, sociali e ambientali. Esse convengono di incoraggiare le proprie societa' ad adottare le norme piu' rigorose per quanto riguarda una condotta aziendale responsabile, in linea con i principi e gli standard concordati a livello internazionale, come quelli enunciati nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali o il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite. 11. Le parti si adoperano per promuovere l'effettiva applicazione delle norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e intensificano la cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali, compresi i principi del lavoro dignitoso. 12. Le parti mirano inoltre a promuovere politiche volte a garantire la disponibilita' e la fornitura di cibo alla popolazione e di mangime al bestiame, secondo modalita' ecologiche e sostenibili. 13. Le parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di tutte le sedi e di tutte le organizzazioni regionali e internazionali pertinenti, comprese le Nazioni Unite e le relative agenzie e organizzazioni, al fine di migliorare la suddivisione dei compiti nella cooperazione allo sviluppo e l'efficacia degli aiuti sul campo. 14. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione nei settori indicati nel presente articolo tra gruppi di riflessione, universita', organizzazioni non governative, imprese, operatori culturali e media tramite l'organizzazione di seminari, conferenze e altre attivita' connesse, a seconda dei casi.