(Convenzione-art. 11)
                             Articolo 11 
                              Interessi 
 
    1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati  ad
un residente dell'altro Stato contraente  sono  imponibili  in  detto
altro Stato. 
    2. Tuttavia, tali interessi sono  imponibili  anche  nello  Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in   conformita'   alla
legislazione di detto Stato, ma, se la  persona  che  percepisce  gli
interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta  cosi'  applicata
non  puo'  eccedere  il  10  per  cento  dell'ammontare  lordo  degli
interessi. 
    Le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  regoleranno  di
comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
    3. Nonostante le disposizioni  del  paragrafo  2,  gli  interessi
provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da  imposta  in
detto Stato se: 
      a) il debitore degli interessi e' il  Governo  di  detto  Stato
contraente o un suo ente locale, o 
      b) gli  interessi  sono  pagati  al  Governo  dell'altro  Stato
contraente o ad un  suo  ente  locale  o  ad  un  ente  od  organismo
(compresi gli  istituti  finanziari)  interamente  di  proprieta'  di
questo altro Stato contraente o di un suo ente locale, o 
      c) gli  interessi  sono  pagati  ad  altri  enti  od  organismi
(compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti  da
essi concessi nel quadro di accordi  conclusi  tra  i  Governi  degli
Stati contraenti. 
    4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i
redditi  dei  titoli  del  debito  pubblico,  delle  obbligazioni  di
prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili del debitore, e dei  crediti  di  qualsiasi
natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di  somme
date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui
i redditi provengono. 
    5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non  si  applicano  nel
caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi,  residente  di
uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal  quale
provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale  per
mezzo  di  una  stabile  organizzazione  ivi  situata,   oppure   una
professione indipendente mediante una base fissa ivi  situata,  ed il
credito generatore degli interessi si  ricolleghi  effettivamente  ad
esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione. 
    6.  Gli  interessi  si  considerano  provenienti  da  uno   Stato
contraente  quando  il  debitore  e'  lo  Stato   stesso,   una   sua
suddivisione politica o amministrativa,  un  suo  ente  locale  o  un
residente  di  detto  Stato.  Tuttavia,  quando  il  debitore   degli
interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno
Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per  le
cui necessita' viene contratto il debito sul quale  sono  pagati  gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione
o della base fissa, gli interessi stessi si  considerano  provenienti
dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione  o
la base fissa. 
    7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il
quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo  in  assenza  di  relazioni,  le
disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   soltanto   a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita' della  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.