(Convenzione-art. 12)
                             Articolo 12 
                               Canoni 
 
    1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e  pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
    2. Tuttavia, tali  canoni  possono  essere  tassati  nello  Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in   conformita'   alla
legislazione di detto Stato, ma,  se  la  persona  che  percepisce  i
canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata  non
puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare  lordo  dei  canoni.  Le
autorita' competenti degli Stati  contraenti  regoleranno  di  comune
accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
    3. Ai fini del presente articolo il termine  «canoni»  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso, di un diritto d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche  nonche'  le
pellicole  e  le  registrazioni  per  trasmissioni   radiofoniche   o
televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche', per  l'uso  o
la concessione  in  uso  di  attrezzature  industriali,  commerciali,
agricole o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze  di
carattere industriale, commerciale o scientifico (know-how). 
    4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso
in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni, un'attivita' industriale o commerciale  per  mezzo  di  una
stabile  organizzazione   ivi   situata,   oppure   una   professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o  il
bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In
tal caso, i canoni sono imponibili in detto  altro  Stato  contraente
secondo la propria legislazione. 
    5. I canoni si considerano provenienti da  uno  Stato  contraente
quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione  politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di  detto  Stato.
Tuttavia quando il debitore dei canoni, sia esso residente  o  no  di
uno  Stato  contraente,  ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione o una  base  fissa  per  le  cui  necessita' e'  stato
contratto il debito che da' luogo al pagamento  dei  canoni,  e  tali
canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente  in
cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 
    6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della  prestazione  per
la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato  convenuto  tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,  le
disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   soltanto   a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita' della  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.