(Convenzione-art. 17)
                             Articolo 17 
                         Artisti e sportivi 
 
    1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15,  i  redditi
che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni
personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita'  di  artista
dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio
o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato. 
    2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali esercitate
da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in  tale  qualita',
sono attribuiti non all'artista o allo sportivo  medesimi  bensi'  ad
una persona  diversa,  detti  redditi  sono  imponibili  nello  Stato
contraente in cui vengono svolte le prestazioni dell'artista o  dello
sportivo, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 
    3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi  che
un artista dello spettacolo o uno sportivo  residenti  di  uno  Stato
contraente ritrae dalle prestazioni personali  esercitate  nell'altro
Stato contraente, in tale qualita', sono imponibili soltanto in detto
altro  Stato  quando  tali  prestazioni  sono  finanziate  con  fondi
pubblici e vengono esercitate nell'ambito di un  programma  ufficiale
di scambi culturali tra i due Stati.