Articolo 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', sono attribuiti non all'artista o allo sportivo medesimi bensi' ad una persona diversa, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui vengono svolte le prestazioni dell'artista o dello sportivo, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un artista dello spettacolo o uno sportivo residenti di uno Stato contraente ritrae dalle prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente, in tale qualita', sono imponibili soltanto in detto altro Stato quando tali prestazioni sono finanziate con fondi pubblici e vengono esercitate nell'ambito di un programma ufficiale di scambi culturali tra i due Stati.