(Convenzione-art. 18)
                             Articolo 18 
                              Pensioni 
 
    1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo  19,
le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente
di uno Stato contraente in relazione  ad  un  cessato  impiego,  sono
imponibili soltanto in questo Stato. 
    2. Se un residente di  uno  Stato  contraente  diviene  residente
dell'altro Stato contraente, le somme  ricevute  da  detto  residente
all'atto  della  cessazione  dell'impiego  nel   primo   Stato   come
indennita' di liquidazione, di cessazione di contratto,  per  servizi
resi o remunerazioni forfetarie di  natura  analoga  saranno  tassate
soltanto nel primo Stato  contraente.  L'espressione  «indennita'  di
liquidazione, di cessazione di contratto, per sevizi resi»  comprende
i pagamenti effettuati all'atto della  cessazione  del  contratto  di
lavoro di una persona.