Articolo 18 Pensioni 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennita' di liquidazione, di cessazione di contratto, per servizi resi o remunerazioni forfetarie di natura analoga saranno tassate soltanto nel primo Stato contraente. L'espressione «indennita' di liquidazione, di cessazione di contratto, per sevizi resi» comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione del contratto di lavoro di una persona.