(Convenzione-art. 19)
                             Articolo 19 
                         Funzioni pubbliche 
 
    1.a) I salari, gli stipendi e le  altre  remunerazioni  analoghe,
diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da  una  sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a  una
persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto  Stato  o  a
detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. 
      b)  Tuttavia,  tali  salari,  stipendi  e  altre  remunerazioni
analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato  contraente  se  i
servizi vengono resi in questo  Stato  e  la  persona  fisica  e'  un
residente di questo Stato che: 
        i) ha  la  nazionalita'  di  questo  Stato,  senza  avere  la
nazionalita' dell'altro Stato, o 
        ii) che, senza avere la nazionalita' dell'altro Stato, era un
residente del primo Stato prima di rendervi i servizi. 
    2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente  o  da  una
sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente  locale,
sia  direttamente  sia  mediante  prelevamento  da  fondi   da   essi
costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi  a
detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili  soltanto
in questo Stato. 
      b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto  nell'altro
Stato contraente se la persona fisica e' un residente di questo Stato
e ne ha la nazionalita' senza avere la nazionalita'  dello  Stato  da
cui derivano le pensioni. 
    3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai
salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe nonche' alle pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una  attivita'
industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti  o
da una sua suddivisione politica o amministrativa o da  un  suo  ente
locale.