Articolo 19 Funzioni pubbliche 1.a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica e' un residente di questo Stato che: i) ha la nazionalita' di questo Stato, senza avere la nazionalita' dell'altro Stato, o ii) che, senza avere la nazionalita' dell'altro Stato, era un residente del primo Stato prima di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica e' un residente di questo Stato e ne ha la nazionalita' senza avere la nazionalita' dello Stato da cui derivano le pensioni. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe nonche' alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.