(Convenzione-art. 20)
                             Articolo 20 
                       Professori e insegnanti 
 
    Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente
in uno Stato contraente allo  scopo  di  insegnare  o  di  effettuare
ricerche presso una universita', collegio, scuola od  altro  istituto
di  istruzione,  e  che  e',  o  era  immediatamente  prima  di  tale
soggiorno, residente dell'altro Stato contraente non e' imponibile in
detto  primo  Stato  contraente  per   le   remunerazioni   derivanti
dall'attivita' di insegnamento o di ricerca, a  condizione  che  tali
remunerazioni provengano da fonti situate fuori di detto Stato.