(Convenzione-art. 21)
                             Articolo 21 
                              Studenti 
 
    Le somme che uno studente o un apprendista il  quale  e',  o  era
immediatamente prima di recarsi in uno  Stato  contraente,  residente
dell'altro  Stato  contraente e  che  soggiorna   nel   primo   Stato
contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere  la
propria formazione, riceve per sopperire alle spese di  mantenimento,
d'istruzione o di formazione, non sono imponibili in detto  Stato,  a
condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di  detto
Stato.