(Convenzione-art. 22)
                             Articolo 22 
                            Altri redditi 
 
    1.  Gli  elementi  di  reddito  di  un  residente  di  uno  Stato
contraente, qualunque ne sia  la  provenienza,  che  non  sono  stati
trattati negli articoli precedenti della  presente  Convenzione  sono
imponibili soltanto in detto Stato. 
    2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si  applicano  ai  redditi
diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo  2
dell'articolo 6, nel caso in cui il  beneficiario  di  tali  redditi,
residente  di  uno  Stato  contraente,  eserciti   nell'altro   Stato
contraente un'attivita' industriale o commerciale per  mezzo  di  una
stabile  organizzazione   ivi   situata,   oppure   una   professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il
bene generatore del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse.  In
tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.