(Convenzione-art. 6)
                             Articolo 6 
                         Redditi immobiliari 
 
    1. I redditi che un residente di uno Stato contraente  ritrae  da
beni  immobili  (compresi  i  redditi  delle  attivita'  agricole   o
forestali) situati nell'altro Stato  contraente  sono  imponibili  in
detto altro Stato. 
    2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa e'
attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in  cui  i  beni
stessi  sono  situati.  L'espressione  comprende  in  ogni  caso  gli
accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali,
nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni  del  diritto
privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano  altresi'
«beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi  a
pagamenti variabili o fissi per  lo  sfruttamento  o  la  concessione
dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre  risorse
naturali. 
    Le navi, i battelli e gli aeromobili non  sono  considerati  beni
immobili. 
    3. Le disposizioni  del  paragrafo  1  si  applicano  ai  redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto
o da ogni altra forma di utilizzazione di beni 
    4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e  3  si  applicano  anche  ai
redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai  redditi
dei beni immobili  utilizzati  per  l'esercizio  di  una  professione
indipendente.