(Convenzione-art. 7)
                             Articolo 7 
                         Utili delle imprese 
 
    1.  Gli  utili  di  un'impresa  di  uno  Stato  contraente   sono
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa  non  svolga
la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal  modo  la  sua
attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma
soltanto nella misura in  cui  detti  utili  sono  attribuibili  alla
stabile organizzazione. 
    2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa
di uno Stato contraente svolge  la  sua  attivita'  nell'altro  Stato
contraente per mezzo di una stabile organizzazione  ivi  situata,  in
ciascuno  Stato  contraente  vanno   attribuiti   a   detta   stabile
organizzazione gli utili che  si  ritiene  sarebbero  stati  da  essa
conseguiti se si fosse trattato di  un'impresa  distinta  e  separata
svolgente attivita' identiche o analoghe in  condizioni  identiche  o
analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce
una stabile organizzazione. 
    3.   Nella   determinazione   degli   utili   di   una    stabile
organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per  gli
scopi perseguiti dalla stessa  stabile  organizzazione,  comprese  le
spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia  nello
Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 
    4.  Qualora  uno  degli  Stati  contraenti  segua  la  prassi  di
determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione  in
base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra  le  diverse
parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente  articolo
non impedisce a detto  Stato  contraente  di  determinare  gli  utili
imponibili secondo la ripartizione in uso;  tuttavia,  il  metodo  di
riparto adottato dovra' essere tale che  il  risultato  ottenuto  sia
conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 
    5.  Nessun  utile  puo'  essere   attribuito   ad   una   stabile
organizzazione per il solo fatto che essa  ha  acquistato  merci  per
l'impresa. 
    6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla
stabile organizzazione sono determinati  annualmente  con  lo  stesso
metodo, a meno che non  esistano  validi  e  sufficienti  motivi  per
procedere diversamente. 
    7. Quando gli utili comprendono elementi di  reddito  considerati
separatamente  in  altri  articoli  della  presente  Convenzione,  le
disposizioni di tali articoli non vengono modificate  da  quelle  del
presente articolo.