(Convenzione-art. 9)
                             Articolo 9 
                          Imprese associate 
 
    1. Allorche' 
      a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente  o
indirettamente  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale   di
un'impresa dell'altro Stato contraente, 
    o 
      b)   le   medesime   persone   partecipano    direttamente    o
indirettamente  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale   di
un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa  dell'altro  Stato
contraente, 
    e, nell'uno  e  nell'altro  caso,  le  due  imprese,  nelle  loro
relazioni commerciali o finanziarie,  sono  vincolate  da  condizioni
convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state  convenute
tra  imprese  indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali
condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a
causa di dette condizioni non lo sono stati, possono  essere  inclusi
negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 
    2. Allorche' uno  Stato  contraente  include  tra  gli  utili  di
un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a  tassazione
- utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente  e'  stata
sottoposta a tassazione in detto  altro  Stato,  e  gli  utili  cosi'
inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore  dell'impresa  del
primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora
detto   altro   Stato   fara'   un'apposita   rettifica   all'importo
dell'imposta ivi applicata su tali utili.  Tali  rettifiche  dovranno
essere  determinate  di   comune   accordo,   in   conformita'   alle
disposizioni sulla procedura amichevole di cui all'articolo 25  della
presente Convenzione.