Art. 29. Il direttore di Dipartimento 1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attivita'. 2. In particolare, il direttore: a) convoca e presiede il consiglio e la giunta e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni; b) vigila, nell'ambito del Dipartimento e per quanto di competenza, sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari; c) propone al consiglio il Piano di programmazione annuale delle attivita' del Dipartimento; d) propone al consiglio la Relazione annuale sull'attivita' di ricerca; e) propone al consiglio il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie; f) sovrintende all'erogazione dei servizi a supporto alla ricerca ed alla didattica gestiti dal Dipartimento; g) sottoscrive contratti, acquisti e convenzioni; h) per motivi di urgenza assume con proprio decreto gli atti di competenza del consiglio che sottopone per la ratifica all'organo nella prima seduta utile. 3. Il direttore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno; in caso di indisponibility di professori di prima fascia o di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto l'elettorato passivo e' esteso ai professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno. 4. Partecipano alla votazione del direttore tutti i componenti del consiglio di Dipartimento. La disciplina del procedimento elettorale e' definita dal regolamento generale di Ateneo. 5. Il direttore dura in carica tre anni a decorrere dalla data della nomina ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 6. Il direttore nomina tra i professori di ruolo un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento. 7. Al direttore del Dipartimento puo essere assegnata un'indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione. 8. Il direttore puo richiedere al Rettore una riduzione dell'impegno didattico.