Art. 31. Giunta di Dipartimento 1. La giunta di Dipartimento coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del consiglio di Dipartimento. 2. Costituiscono la giunta il direttore e un numero di membri variabile da tre a otto, in base alla numerosita' di Dipartimento. 3. La giunta viene costituita secondo modalita' definite nel regolamento di Dipartimento entro un mese dall'insediamento del direttore e dura in carica tre anni. 4. Le modalita' di funzionamento della giunta sono definite nel regolamento di Dipartimento.