Art. 33. Facolta' 1. La facolta', se istituita, e' una struttura di raccordo tra piu' Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinita' disciplinare in conformita' a progetti culturali e didattici, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni. 2. La costituzione, la modificazione e la disattivazione delle facolta' sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta dei Dipartimenti interessati e comunque previo parere obbligatorio del senato accademico e del nucleo di valutazione di Ateneo. 3. In relazione al carattere multidisciplinare dell'Ateneo e in considerazione della sua dimensione, le facolta' possono essere istituite nel numero massimo di sei corrispondenti alle aree risultanti dalle seguenti aggregazioni di Dipartimenti: a) Scienze giuridiche; b) Scienze economiche e statistiche, scienze politiche sociali e della comunicazione, scienze aziendali; c) Farmacia, medicina e chirurgia; d) Ingegneria civile, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione, ingegneria elettrica e matematica applicata; e) Chimica e biologia, fisica, informatica, matematica; f) Scienze umane, filosofiche e della formazione, Scienze del patrimonio culturale, Studi umanistici. 4. Il Dipartimento di «Medicina chirurgia e odontoiatria - Scuola medica Salernitana», al fine di garantire una semplificazione procedurale, assume anche i compiti collegati alle funzioni assistenziali secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti in materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. 5. La facolta' disciplina le regole di funzionamento interno mediante un proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, approvato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione ed emanato con decreto del Rettore. 6. In particolare la facolta', laddove costituita, formula parere obbligatorio ai dipartimenti: a) in merito all'istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio, b) in merito a eventuali modifiche del regolamento didattico di Ateneo: 1. Sulla base delle indicazioni dei dipartimenti e dei consigli didattici, per quanto di loro competenza, coordina annualmente la programmazione e l'organizzazione dell'attivita' didattica, secondo le procedure stabilite dal regolamento didattico di Ateneo e sovrintende alla gestione delle attivita' e dei servizi comuni; 2. al fine di garantire la sostenibilita' e lo sviluppo dell'offerta formativa e di soddisfare eventuali vincoli derivanti dalla normativa vigente, verifica le carenze di docenti in specifici settori scientifico-disciplinari, e le segnala agli organi e alle strutture competenti; 3. approva il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa vigente. c) Sul fabbisogno del personale docente.