Art. 35. Il presidente 1. Il presidente rappresenta la facolta', ne sovrintende e promuove le attivita'. 2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di facolta' e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni. 3. Il presidente e' eletto dai componenti il consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti ai dipartimenti raggruppati nella facolta'. 4. Il presidente dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.