(Allegato-art. 36)
                              Art. 36. 
 
                      Consiglio della facolta' 
 
    1. Il consiglio adotta le delibere della facolta' in  particolare
in merito alle competenze di cui al precedente art. 33. 
    2. Il consiglio e' costituito da: 
      a) i direttori dei dipartimenti; 
      b)  da  docenti  scelti  tra  i  componenti  delle  giunte  dei
Dipartimenti, i presidenti dei consigli didattici, i coordinatori dei
corsi di dottorato o  i  presidenti  delle  Scuole  di  dottorato  se
costituite,  i  responsabili   delle   attivita'   assistenziali   di
competenza della struttura, ove previste, in misura  complessivamente
non superiore al dieci per cento  dei  componenti  dei  consigli  dei
dipartimenti raggruppati nella facolta'; 
      c) da una rappresentanza elettiva degli  studenti  iscritti  ai
corsi di studio, in misura pari al quindici per cento dei  componenti
del consiglio stesso. 
    3.  I  componenti  del   consiglio,   fatta   eccezione   per   i
rappresentanti degli studenti, durano in  carica  tre  anni,  e  sono
immediatamente  rieleggibili  una  sola   volta;   il   mandato   dei
rappresentanti degli studenti dura due anni  ed  e'  rinnovabile  una
sola volta.