Art. 36. Consiglio della facolta' 1. Il consiglio adotta le delibere della facolta' in particolare in merito alle competenze di cui al precedente art. 33. 2. Il consiglio e' costituito da: a) i direttori dei dipartimenti; b) da docenti scelti tra i componenti delle giunte dei Dipartimenti, i presidenti dei consigli didattici, i coordinatori dei corsi di dottorato o i presidenti delle Scuole di dottorato se costituite, i responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti raggruppati nella facolta'; c) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio, in misura pari al quindici per cento dei componenti del consiglio stesso. 3. I componenti del consiglio, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, durano in carica tre anni, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed e' rinnovabile una sola volta.