(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
                       Presidio della qualita' 
 
    1.  Il  presidio  della  qualita'  (PQA)  organizza,  monitora  e
supervisiona lo svolgimento delle procedure  di  assicurazione  della
qualita' (AQ). 
    2.  I  suoi  componenti,  selezionati  in   base   a   competenze
specifiche, sono designati dal senato accademico. 
    3. In particolare, il presidio della qualita': 
      a) collabora con gli organi di governo per  lo  sviluppo  delle
politiche della qualita' che favoriscano  il  miglioramento  continuo
delle  attivita'  formative,  didattiche,  di  ricerca  e  di   terza
missione; 
      b) supporta  i  corsi  di  studio  e  i  loro  coordinatori,  i
Dipartimenti e i loro direttori, e tutti gli attori del sistema di AQ
di Ateneo nelle  attivita'  di  monitoraggio  delle  procedure  della
qualita' della formazione, della ricerca e  della  terza  missione  e
nelle  attivita'  di  implementazione  di   interventi   volti   alla
risoluzione di criticita' e al miglioramento continuo; 
      c)  promuove  la  diffusione  della  cultura   della   qualita'
attraverso il coinvolgimento responsabile di  tutti  gli  attori  del
sistema di AQ; 
      d)  definisce   strumenti   e   procedure   per   favorire   il
miglioramento continuo e  l'assicurazione  della  qualita'  di  tutto
l'Ateneo e ne verifica l'applicazione e l'efficacia; 
      e) programma e  organizza  le  attivita'  formative/informative
nell'ambito dell'assicurazione della qualita'; 
      f) coordina le attivita' di  autovalutazione  e  accreditamento
dei corsi di studio e dell'Ateneo; 
      g)  affianca  i  responsabili  operativi  nelle  procedure   di
assicurazione interna della qualita'; 
      h) assicura il corretto flusso informativo tra tutti gli attori
coinvolti nel sistema di assicurazione interna della qualita'; 
      i) riferisce periodicamente agli organi  e  alle  strutture  di
governo   dell'Ateneo   sullo    stato    delle    azioni    relative
all'assicurazione interna della qualita'. 
    4. Le regole di composizione e le modalita' di funzionamento  del
presidio della qualita' sono disciplinate da apposito regolamento.