Art. 21. Presidio della qualita' 1. Il presidio della qualita' (PQA) organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' (AQ). 2. I suoi componenti, selezionati in base a competenze specifiche, sono designati dal senato accademico. 3. In particolare, il presidio della qualita': a) collabora con gli organi di governo per lo sviluppo delle politiche della qualita' che favoriscano il miglioramento continuo delle attivita' formative, didattiche, di ricerca e di terza missione; b) supporta i corsi di studio e i loro coordinatori, i Dipartimenti e i loro direttori, e tutti gli attori del sistema di AQ di Ateneo nelle attivita' di monitoraggio delle procedure della qualita' della formazione, della ricerca e della terza missione e nelle attivita' di implementazione di interventi volti alla risoluzione di criticita' e al miglioramento continuo; c) promuove la diffusione della cultura della qualita' attraverso il coinvolgimento responsabile di tutti gli attori del sistema di AQ; d) definisce strumenti e procedure per favorire il miglioramento continuo e l'assicurazione della qualita' di tutto l'Ateneo e ne verifica l'applicazione e l'efficacia; e) programma e organizza le attivita' formative/informative nell'ambito dell'assicurazione della qualita'; f) coordina le attivita' di autovalutazione e accreditamento dei corsi di studio e dell'Ateneo; g) affianca i responsabili operativi nelle procedure di assicurazione interna della qualita'; h) assicura il corretto flusso informativo tra tutti gli attori coinvolti nel sistema di assicurazione interna della qualita'; i) riferisce periodicamente agli organi e alle strutture di governo dell'Ateneo sullo stato delle azioni relative all'assicurazione interna della qualita'. 4. Le regole di composizione e le modalita' di funzionamento del presidio della qualita' sono disciplinate da apposito regolamento.