Art. 23. Sistema bibliotecario di Ateneo 1. L'Universita' riconosce l'importanza dei servizi bibliotecari, documentari e informativi per la ricerca, la didattica e il diritto allo studio. 2. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati, l'Universita' organizza il Sistema bibliotecario di ateneo (SBA) il cui governo e' disciplinato da apposito regolamento. Il regolamento e' approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico.