(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
           Consiglio del personale tecnico-amministrativo 
 
    1. Il consiglio del personale tecnico-amministrativo e' struttura
collegiale di  rappresentanza  con  funzioni  consultive  del  senato
accademico e del consiglio di amministrazione per le materie previste
dalla normativa vigente  e  dal  presente  statuto,  fatte  salve  le
prerogative  del  direttore   generale   e   quelle   proprie   della
contrattazione collettiva. 
    2. In particolare, il consiglio: 
      a)  esprime  pareri  e  formula   proposte   in   merito   alla
programmazione     annuale     e     triennale     del      personale
tecnico-amministrativo ed alla dotazione organica in  relazione  alle
esigenze in ambito didattico, di ricerca e di terza missione; 
      b) esprime pareri e formula proposte sui piani di formazione  e
aggiornamento del personale tecnico-amministrativo; 
      c) esprime pareri e formula proposte sui regolamenti di Ateneo,
nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo; 
      d)  svolge   ogni   altra   attribuzione   a   esso   assegnata
dall'ordinamento  universitario,   dal   presente   statuto   e   dai
regolamenti. 
    3. Il consiglio designa i propri rappresentanti  negli  organi  e
nelle  strutture  dell'Universita',  secondo  quanto  previsto  dallo
statuto e dai regolamenti interni delle strutture. 
    4. I componenti del consiglio sono eletti direttamente  da  tutto
il  personale  tecnico-amministrativo  e  nominati  con  decreto  del
rettore. Il numero dei componenti del consiglio e'  pari  al  6%  del
personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato  e
determinato.  Se  le  candidature  lo   consentono,   e'   assicurata
all'interno  del  consiglio  una  rappresentanza  del  personale  con
profilo amministrativo  e  del  personale  con  profilo  tecnico  che
rispecchi le relative proporzioni di entrambe le componenti  rispetto
all'elettorato attivo  complessivo.  L'elettorato  attivo  e  passivo
spetta  a  tutto  il  personale   tecnico-amministrativo,   a   tempo
indeterminato ed a tempo determinato.  Il  consiglio  elegge  al  suo
interno il presidente. I componenti del consiglio restano  in  carica
per quattro anni. 
    5. Il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo viene predisposto dal consiglio del  personale
tecnico-amministrativo  stesso  ed  e'  approvato  dal  consiglio  di
amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico.